LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                           Sezione Lavoro 
 
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
        Dott. Fabrizio Miani Canevari - Presidente - cron. 13064 
        Dott. Giuseppe Bronzini - Consigliere - Rep. 
        Dott. Enrica D'Antonio - Rel. Consigliere - Ud. 18/03/2014 
        Dott. Matilde Lorito - Consigliere - PU 
        Dott. Paola Ghinoy - Consigliere - 
    ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria  sul  ricorso
4892-2012 proposto da: 
        Gizzi   Francesco   C.F.   GZZFNC61C08G482C,    elettivamente
domiciliato in  Roma,  via  Alessandria  n.  208,  presso  lo  studio
dell'avvocato Cardarelli Massimiliano, rappresentato e  difeso  dagli
avvocati Rulli Fabrizio,  Squartecchia  Federico,  giusta  delega  in
atti; - ricorrente; 
    Contro Regione Abruzzo; - intimata. 
    Avverso  la  sentenza  n.  664/2011  della  Corte  d'Appello   di
L'Aquila, depositata il 10/08/2011 r.g.n. 1437/2010; 
    Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza  del
18/03/2014 dal Consigliere Dott. Enrica D'Antonio; 
    Udito l'Avvocato Cardarelli Ida per delega Rulli Fabrizio; 
    Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Marcello Matera, che ha concluso per raccoglimento del ricorso. 
 
                              In fatto: 
 
    Con sentenza depositata il 10  agosto  2011  la  Corte  d'appello
dell'Aquila ha confermato la sentenza del  Tribunale  di  Pescara  di
rigetto della domanda di Francesco Gizzi, nominato con delibera della
giunta   regionale   dell'Abruzzo   direttore   generale    dell'Ente
Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro per la  durata  di  cinque  anni
dichiarato decaduto dall'incarico con delibera dell'11 novembre 2005,
domanda volta ad  ottenere  i  compensi  che  il  ricorrente  avrebbe
percepito fino alla naturale scadenza del contratto. 
    La Corte territoriale ha rilevato  che  la  legge  della  Regione
Abruzzo n. 27 del 12 agosto 2005, contenente nuove norme sulle nomine
di competenza degli organi di direzione politica della Regione, aveva
stabilito all'art. 1, comma 2, che le nomine degli organi di vertice,
individuali e collegiali, di amministrazione  e  di  controllo  degli
enti dipendenti dalla regione, conferite dagli  organi  di  direzione
politica avevano una durata massima effettiva  pari  a  quella  della
legislatura regionale e  decadevano  all'atto  dell'insediamento  del
nuovo consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi  45
giorni e che il successivo articolo 2 disponeva  che  all'entrata  in
vigore della legge decadevano le nomine degli organi  degli  enti  di
cui al precedente articolo salvo conferma. 
    La Corte territoriale ha quindi affermato che l'art. l, comma  2,
di detta norma era  passata  indenne  al  controllo  di  legittimita'
costituzionale (cfr. Corte Costituzionale n. 233 del  16/6/2006)  sia
sotto il profilo della  riserva  di  legge  statuale  in  materia  di
ordinamento  civile  (art.  117  Cost.)  sia  sotto  il  profilo  del
principio del buon andamento (art. 97, comma 1 Cost). Con riferimento
alla  disposizione  transitoria  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
comportante una decadenza automatica retroattiva , secondo  la  Corte
dovevano escludersi  vizi  di  legittimita'  costituzionale  trovando
applicazione il principio di bilanciamento in base  al  quale  doveva
essere privilegiato il buon andamento della pubblica  amministrazione
ai sensi dell'articolo 97 della Costituzione  rispetto  al  principio
dell'affidamento  del  contraente  e  del  suo   diritto   soggettivo
all'ufficio ai sensi dell'articolo 2  e  51  della  Costituzione.  Ha
sottolineato, inoltre, l'evidente intento del  legislatore  regionale
di rendere immediatamente operativa la nuova disciplina per evitare -
in sintonia e non in contrasto con l'invocato art. 97  Cost.  che  le
nomine effettuate nella precedente legislatura, specie nella sua fase
finale,     potessero     pregiudicare     il     buon      andamento
dell'amministrazione. 
    Secondo  la  Corte  territoriale,  essendo  incontestato  che  il
ricorrente Gizzi rientrasse tra i titolari degli  organi  degli  Enti
indicati dall'art. 1, comma 2, della legge citata, doveva concludersi
per l'infondatezza della censura di ingiusta risoluzione del rapporto
potendo il ricorrente essere rimosso, prima della  naturale  scadenza
del contratto, in correlazione al cambiamento degli  organi  politici
con conseguente rigetto di ogni pretesa risarcitoria. 
    Ricorre il Gizzi per la cassazione  della  sentenza.  La  Regione
Abruzzo e' rimasta intimata. 
 
                             In diritto 
 
    Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di  motivazione.
Lamenta che la scelta dell'amministrazione regionale di prevedere  in
ogni caso la decadenza dall'incarico non  avrebbe  potuto  esonerarla
dall'obbligo di  ristorare  il  dirigente  dalle  perdite  economiche
subite. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere
la Corte affermato che le norme in esame erano passate  indenni  allo
scrutinio della Corte Costituzionale e con il terzo  motivo  denuncia
violazione degli articoli degli articoli 1 e 2 della legge  regionale
n. 27/2005  nonche'  degli  articoli  97,  2,51  della  Costituzione.
Osserva che l'art. 2, comma 1, della l.r. n. 27  citata,  applicabile
al caso in esame, aveva superato il vaglio di  costituzionalita'  con
esclusivo riferimento all'art. 97  Cost.  e  non  gia'  in  relazione
all'art. 117 Cost., comma 2 lett L). Lamenta  che  la  Corte  avrebbe
dovuto procedere ad una lettura  costituzionalmente  orientata  delle
norme o proporre la questione di legittimita'  costituzionale  tenuto
conto   del   piu'   recente   orientamento   della    giurisprudenza
costituzionale dal quale era  desumibile  un  parziale  mutamento  di
orientamento rispetto alla sentenza n.  233/2006.  Con  i  successivi
motivi  il  ricorrente  rileva  l'inapplicabilita'  alla  fattispecie
dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n.  165  del  2001
richiamato dalla Corte (motivo n. 4); censura la sentenza  per  avere
erroneamente affermato la natura imperativa della normativa regionale
in esame con effetti anche sui rapporti tra le parti ( motivo n 5) e,
infine, richiama l'articolo 21 della legge 241 del 1990  secondo  cui
il recesso unilaterale dai contratti della  pubblica  amministrazione
era ammesso nei casi previsti dalla legge  o  dal  contratto  ipotesi
alle quali non era riconducibile la risoluzione in esame  (motivo  n.
6). 
    Questo Collegio ritiene rilevante e non manifestamente  infondata
la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto  l'art.
1, comma  2,  e  l'art.  2  della  legge  regionale  n.  27/2005  con
riferimento all'art. 97 Cost. Questione consistente  nello  stabilire
se gli artt. 1 e 2 della legge regionale  citata,  nel  prevedere  la
cessazione  automatica  delle  nomine  degli  organi  di  vertice  di
amministrazione  degli  enti  dipendenti   dalla   Regione   all'atto
dell'insediamento  del  nuovo  consiglio  regionale,  salvo  motivata
conferma (art. 1, comma 2,  cosiddetto  spoils  system),  nonche'  la
decadenza delle nomine di  cui  al  precedente  art.  l  alla  stessa
entrata in vigore della legge (art. 2 cosiddetto  spoils  system  una
tantum), determinando un'interruzione automatica del rapporto  ancora
in corso prima dello spirare del termine  stabilito,  in  carenza  di
garanzie procedimentali ed a  prescindere  da  qualsiasi  valutazione
dell'operato del dirigente, violi la norma costituzionale indicata ed
in particolare il principio di continuita' dell'azione amministrativa
e quello correlato di buon andamento dell'azione stessa. 
    La  rilevanza  della  questione  di  legittimita'  costituzionale
risulta  evidente  perche'  l'applicazione   diretta   delle   citate
disposizioni nella presente controversia incide  sulla  decisione  in
ordine alla  legittimita'  del  provvedimento  di  revoca  del  Gizzi
dall'incarico di direttore generale dell'Ente  Strumentale  Regionale
Abruzzo Lavoro disposta  in  applicazione  dell'art.  2  della  legge
regionale citata con conseguente incidenza sulla domanda di  condanna
dell'amministrazione  al  risarcimento  del  danno  derivante   dalla
risoluzione anticipata del contratto stipulato tra le parti,  domanda
il cui accoglimento e' precluso dalla norma. Il Gizzi, infatti, quale
direttore generale dell'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro  e'
ricompreso tra gli «organi di vertice ..di amministrazione degli enti
dipendenti dalla Regione» di cui al secondo comma dell'art.  1  della
legge regionale citata in ordine ai quali la normativa  regionale  ha
previsto una durata massima effettiva pari a quella della legislatura
regionale e, comunque, la loro  decadenza  all'atto  dell'entrata  in
vigore della legge stessa. 
    La domanda risarcitoria formulata dal  ricorrente,  inoltre,  non
potrebbe trovare accoglimento in  applicazione  della  disciplina  in
materia contrattuale sull'impossibilita'  sopravvenuta  ritenuta  dal
ricorrente imputabile alla  Regione  Abruzzo,  stante  la  necessaria
applicazione alla fattispecie della norma regionale  che  dispone  la
decadenza delle nomine  di  vertice  di  amministrazione  degli  enti
dipendenti della Regione. 
    Quanto alla non manifesta  infondatezza  occorre  premettere  che
l'art. 1, comma 2, della legge  regionale  recita  testualmente:  «Al
fine di realizzare  compiutamente  il  riallineamento  temporale,  le
nomine  degli  organi  di  vertice,  individuali  e  collegiali,   di
amministrazione e di controllo degli enti dipendenti  dalla  Regione,
economici e non, dei consorzi, delle agenzie, compresi  i  componenti
di comitati, di commissioni e di organismi regionali o interregionali
nonche' delle societa' controllate e partecipate  dalla  Regione,  in
osservanza degli articoli 2449 e 2450 del  codice  civile,  conferite
dagli organi di direzione politica hanno una durata effettiva pari  a
quella  della  legislatura   regionale   e   decadono   all'atto   di
insediamento  del  nuovo  Consiglio  regionale,  salvo  conferma  nei
successivi quarantacinque giorni.». 
    L'art. 2 stabilisce che: all'entrata  in  vigore  della  presente
legge decadono le nomine degli organi degli enti di cui  al  comma  2
del precedente art. 1, salvo conferma. Nei successivi  quarantacinque
giorni gli organi di direzione politica procedono alla ricostituzione
degli stessi nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi  2  e  3
dell'art. 1». 
    La nomina del  ricorrente,  quale  direttore  generale  dell'Ente
Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro, e' stata  revocata  all'entrata
in vigore della normativa regionale e dunque  ai  sensi  dell'art.  2
citato. 
    Non appaiono prospettabili interpretazioni  diverse  della  norma
che consentano il riconoscimento al ricorrente  della  ricostituzione
del  rapporto  o   il   risarcimento   del   danno.   La   cosiddetta
interpretazione adeguatrice, che e' sempre necessario  tentare  prima
di sollevare una questione di legittimita' costituzionale,  trova  il
suo limite nel significato proprio delle parole della disposizione da
interpretare , secondo la connessione di esse, nonche'  nella  chiara
intenzione del legislatore (art. 12, primo comma, preleggi). 
    Circa il contrasto tra la norma in esame e l'art. 97  Cost.  deve
in primo luogo rilevarsi  che  con  sentenza  n.  233/2006  la  Corte
Costituzionale esaminando proprio le disposizioni qui  richiamate  ha
affermato  l'infondatezza   con   riferimento   all'art.   97   della
Costituzione della questione di legittimita' costituzionale dell'art.
1, comma 2, della legge della Regione Abruzzo in esame  «nella  parte
in cui prevede la decadenza  automatica  di  tutte  le  nomine  degli
organi di vertice di enti regionali in  qualunque  momento  conferite
dagli organi politici della Regione,  per  effetto  dell'insediamento
del nuovo Consiglio regionale, e senza alcuna valutazione tecnica  di
professionalita' e competenza dei nominati.  La  norma  in  esame  si
riferisce a nomine effettuate  dagli  organi  di  direzione  politica
della Regione, evidentemente in base a valutazioni personali coerenti
con le correlative scelte  di  fondo,  in  relazione  alle  quali  la
previsione  di   un   meccanismo   di   valutazione   tecnica   della
professionalita' e competenza dei  nominati  non  si  configura  come
misura  costituzionalmente  vincolata,  ne'  si  addice  alla  natura
personale del rapporto sotteso alla nomina». 
    Con la medesima sentenza la  Corte  Costituzionale  ha  affermato
l'infondatezza,  in  riferimento  agli  artt.  2,  51  e   97   della
Costituzione,  della   questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 2, comma 1, della citata legge regionale  (secondo  cui  la
decadenza  automatica  opera  retroattivamente  sulle   nomine   gia'
effettuate, a decorrere dal momento di entrata in vigore della legge)
in quanto «L'intento del legislatore regionale  e',  infatti,  quello
di' rendere immediatamente operativa la nuova disciplina, per evitare
- in sintonia, e non in contrasto, con l'evocato art. 97 Cost. -  che
le nomine effettuate nella precedente legislatura, specie  nella  sua
fase finale, pregiudichino il buon andamento dell'amministrazione. 
    Con successive pronunce della Corte Costituzionale, con la  quale
sono state sottoposte all'esame  della  Corte  normative  analoghe  a
quella in esame (cfr. Corte Cost. n. 103 e 104/2007; n. 124/2011;  n.
246/2011), si e' affermata piu' volte l'illegittimita' costituzionale
di' meccanismi di spoils system riferiti  ad  incarichi  dirigenziali
che comportino l'esercizio di funzioni amministrative  di  esecuzione
dell'indirizzo politico, confermandosi, invece, la  legittimita'  del
meccanismo nei confronti delle figure apicali che svolgono compiti di
indirizzo politico-amministrativo. 
    In  particolare   si   e'   sostenuto   che   «Il   perseguimento
dell'interesse  connesso  alla  scelta  delle  persone  piu'   idonee
all'esercizio della funzione pubblica deve avvenire indipendentemente
da  ogni  considerazione  per  gli  orientamenti  politici  dei  vari
concorrenti (sentenza n. 453 del 1990) e in  modo  che  il  carattere
esclusivamente tecnico del giudizio  risulti  salvaguardalo  da  ogni
rischio di deviazione verso interessi di parte,  cosi'  da  garantire
scelte finali  fondate  sull'applicazione  di  parametri  neutrali  e
determinate soltanto  dalla  valutazione  delle  attitudini  e  della
preparazione  dei  candidati  (sentenza  n.   453   del   1990).   Di
conseguenza,  la  selezione  dei  pubblici  funzionari  non   ammette
ingerenze  di  carattere  politico,  espressione  di  interessi   non
riconducibili a valori di carattere neutrale e  distaccato  (sentenza
n. 333 del 1993), unica eccezione  essendo  costituita  dall'esigenza
che alcuni incarichi, quelli dei  diretti  collaboratori  dell'organo
politico, siano attribuiti a soggetti individuati  intuitu  personae,
vale a dire con una modalita' che mira a rafforzare la  coesione  tra
l'organo politico regionale (che indica le linee generali dell'azione
amministrativa e conferisce gli incarichi in esame) e gli  organi  di
vertice dell'apparato  burocratico  (ai  quali  tali  incarichi  sono
conferiti ed ai quali compete di attuare il programma indicato),  per
consentire il buon andamento dell'attivita'  di  direzione  dell'ente
(art. 97 Cost.) (cfr. Corte Cost. n. 104/2007  con  riferimento  alla
normativa della regione Lazio n. 9/2005 nella parte  in  cui  prevede
che  i  direttori  generali  delle  ASL  decadono  dalla  carica   il
novantesimo  giorno  successivo  alla  prima  seduta  del   Consiglio
Regionale salvo conferma). 
    Devono, altresi' essere menzionate le successive  sentenze  della
Corte   Costituzionale.   In   particolare    sulla    illegittimita'
costituzionale dello spoils system in  generale,  tra  le  altre,  le
sentenze n. 103 del 2007, n. 351 e n. 390 del 2008, n. 34, n. 81 e n.
224 del 2010, n. 124 e 246 del 2011. 
    Con  particolare  riferimento  al  meccanismo  di  spoils  system
transitorio analogo a quello di cui all'art. 2 della legge  regionale
in esame si veda la  sentenza  n.  81/2010  con  la  quale  e'  stata
dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in relazione  agli  artt.
97 e 98 Cost., dell'art. 2, comma 161, del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 286, nella parte in cui dispone che gli incarichi  conferiti
al personale di cui al comma 6, dell'art. 19, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, conferiti prima del 17 maggio  2006,  «cessano
ove non confermati entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto». Secondo la Corte la  norma  denunciata,
«prevedendo l'immediata cessazione  del  rapporto  dirigenziale  alla
scadenza del 60° giorno dall'entrata  in  vigore  del  decreto  legge
numero 262 del 2006, in mancanza di riconferma, viola, in carenza  di
idonee garanzie procedimentali, i  principi  costituzionali  di  buon
andamento  e  imparzialita'  e,  in  particolare,  il  principio   di
continuita' dell'azione amministrativa che e' strettamente  correlato
a quello di buon andamento dell'azione stessa.  In  tali  situazioni,
occorre, infatti, assicurare la presenza di un momento procedimentale
di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del  quale,  da  un
lato, l'amministrazione esterni le ragioni - connesse alle  pregresse
modalita'  di  svolgimento  del  rapporto  anche  in  relazione  agli
obiettivi programmati dalla nuova  compagine  governativa  -  per  le
quali ritenga di non consentirne la prosecuzione fino  alla  scadenza
contrattualmente prevista e, dall'altro, il dirigente, a garanzia del
proprio diritto  di  difesa,  possa  prospettare  i  risultati  delle
proprie prestazioni e delle competenze organizzative  esercitate  per
il  raggiungimento  degli  obiettivi  posti  dall'organo  politico  e
individuati nel contratto a suo tempo stipulato». 
    Ritiene  questo  Collegio  che  si   prospetti   il   dubbio   di
legittimita' costituzionale della legge regionale in esame atteso che
prevede l'applicazione dello spoils system a dirigenti  che,  seppure
posti a capo di un ente dipendente dalla regione, quale e'  nel  caso
in esame l'Ente Strumentale Regionale Abruzzo Lavoro,  hanno  compiti
amministrativi o di natura tecnica, non  riconducibili  a  quelli  di
diretta collaborazione dell'organo politico. L'art. 2 della  predetta
legge che ne prevede la decadenza con la  stessa  entrata  in  vigore
della  legge  si  configura,  ancor  di  piu',  in  contrasto  con  i
richiamati principi affermati piu' volte dalla Corte Costituzionale. 
    La  prevista  decadenza,  infatti,  «comporta  che  il  direttore
generale viene fatto cessare dal rapporto d'ufficio e di  lavoro  con
la regione per una causa estranea alle vicende del rapporto stesso  e
non sulla base di valutazioni concernenti i risultati aziendali: cio'
viola l'articolo 97 della  costituzione,  sotto  il  duplice  profilo
dell'imparzialita'   e   del   buon    andamento    della    pubblica
amministrazione, che esigono che la posizione del direttore  generale
sia circondata da  garanzie  e,  in  particolare,  che  la  decisione
dell'organo   politico   relativa    alla    cessazione    anticipata
dall'incarico  avvenga  in  seguito  all'accertamento  dei  risultati
conseguiti e rispetti il principio del giusto  procedimento,  poiche'
il perseguimento dell'interesse connesso alla  scelta  delle  persone
piu' idonee  all'esercizio  della  funzione  pubblica  deve  avvenire
indipendentemente  da  ogni  considerazione  per   gli   orientamenti
politici» (cfr. Corte Cost. n. 104/2007).